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Appropriazione indebita per il dipendente che si impossessa dei file con i dati dell’azienda
Appropriazione indebita per il dipendente che si impossessa dei file con i dati dell’azienda
Scatta l’appropriazione indebita per il dipendente che sottrae dal computer aziendale i files contenenti dati informatici, provvedendo alla successiva cancellazione e alla restituzione del Pc formattato. La Corte di cassazione, con la sentenza 11959, respinge il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall’articolo 646 del Codice penale, a carico dell’imputato. Il ricorrente, dipendente di una società, aveva dato le sue dimissioni ed era stato assunto da una compagine, costituita di recente, che operava nello stesso settore del precedente datore di lavoro.
Prima del congedo l’imputato aveva restituito il notebook aziendale, che gli era stato affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l’hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici che erano presenti in origine, che venivano poi ritrovati su compiute da lui utilizzati.
La difesa contestava il verdetto perché la Corte d’Appello aveva considerato, sbagliando, i dati informatici suscettibili di appropriazione indebita , mentre questi non potevano essere qualificati come cose mobili.
La Cassazione, pur consapevole di orientamenti differenti, non è d’accordo con la lettura della difesa. La Suprema corte valorizza, infatti, la capacità dei file di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali , così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete di internet per essere inviato da un sistema dispositivo ad un altro sistema , a distanze rilevanti. In più il file può essere custodito in ambienti virtuali, corrispondenti ai luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici. Caratteristiche che confermano, precisano i giudici, il presupposto logico della possibilità di sottrarre o appropriarsi dei dati informatici.
Per questo, anche in assenza, della apprensione materialmente percepibile del file in sè, questo va considerato una cosa mobile.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2020